Riferimento normativo
Le scadenze NIS2 in Italia, per coorte
Il 31 ottobre 2026 è la data che si legge più spesso, e non vale per tutti: i 18 mesi decorrono dalla comunicazione di inserimento in elenco ricevuta dal singolo soggetto.
Aggiornato al 17 agosto 2026
Le date
| Quando | Cosa | Stato |
|---|---|---|
| 16 ottobre 2024 | La direttiva (UE) 2022/2555 entra in vigore | fatto |
| 1° ottobre 2024 | Pubblicazione del d.lgs. 138/2024, il recepimento italiano | fatto |
| 28 febbraio 2025 | Termine per la registrazione sul portale ACN | scaduta |
| 14 aprile 2025 | L’ACN adotta le specifiche di base e il modello di categorizzazione | fatto |
| 1° gennaio 2026 | Notifica degli incidenti (24 ore, 72 ore, un mese) — soggetti in elenco dal 2025 | in vigore |
| 31 ottobre 2026 | Misure di sicurezza di base — soggetti in elenco dal 2025 | imminente |
| 1° gennaio 2027 | Notifica degli incidenti significativi di base — soggetti in elenco dal 2026 | prossima |
| 31 luglio 2027 | Misure di sicurezza di base — soggetti in elenco dal 2026 | prossima |
| ogni 31 maggio | Conferma annuale delle informazioni sul portale ACN | ricorrente |
| entro 14 giorni | Aggiornamento del portale quando le informazioni conferite cambiano | ricorrente |
Perché non c’è una data uguale per tutti
I 18 mesi previsti dall'art. 42, comma 1, lettera c) del d.lgs. 138/2024 decorrono dalla comunicazione di inserimento nell'elenco che ogni soggetto riceve, non dall'entrata in vigore della norma.
Per la maggior parte dei soggetti iscritti nel 2025 quella comunicazione è arrivata fra aprile e maggio 2025: da qui il 31 ottobre 2026, che è la data più citata. Chi è stato inserito in elenco nel 2026 ha tempo fino al 31 luglio 2027(determinazione ACN 127434/2026).
Anche la notifica degli incidenti segue la coorte, e questo si legge meno spesso: per i soggetti in elenco dal 2025 l'obbligo è in vigore dal 1° gennaio 2026, mentre per quelli inseriti per la prima volta nel 2026 il termine per gli incidenti significativi di base è il 1° gennaio 2027 — sempre per la determinazione 127434/2026.
La cosa da controllare, prima di pianificare
La tua scadenza è scritta sulla comunicazione che hai ricevuto. Presentare il 31 ottobre 2026 come termine universale è sbagliato — e chi ci costruisce sopra un piano di acquisto se ne accorge dopo averlo firmato.
Nove mesi e diciotto: perché la notifica arriva prima
I due termini dell'art. 42, comma 1 del decreto non sono uguali: nove mesi dalla comunicazione per essere in grado di notificare gli incidenti, diciotto per le misure di sicurezza. Metà del tempo per la prima cosa.
E qui c'è una trappola di sequenza che il calendario da solo non mostra. Due delle quattro tipologie di incidente significativo di base — quella sulla violazione dei livelli di servizio e quella sull'accesso non autorizzato — non sono autoapplicative: rinviano ai livelli di servizio attesi e ai parametri che il soggetto deve definire ai sensi della misura DE.CM-01, che è una delle misure di sicurezza.
Chi aspetta il diciottesimo mese per definire i propri livelli di servizio arriva al nono senza la soglia che gli serve per riconoscere un incidente notificabile. DE.CM-01 va anticipata rispetto al resto dell'impianto.
Le tipologie sono tre per i soggetti importanti (IS-1 perdita di riservatezza verso l'esterno, IS-2 perdita di integrità con impatto esterno, IS-3 violazione dei livelli di servizio) e quattro per gli essenziali, che aggiungono IS-4 sull'accesso non autorizzato o l'abuso di privilegi — l'unica che copre anche l'interno. Il fatto generatore è «avere evidenza»: non serve la certezza, né la fine di un'indagine.
Le misure non sono l’unico obbligo con una data
Gli obblighi operativi non stanno nel decreto: li specifica l'ACN con tre determinazioni distinte, e ognuna copre un piano diverso. Chi guarda solo la scadenza delle misure ne perde due.
- Obblighi di base (art. 31, commi 1-2) — le misure di sicurezza e gli incidenti significativi di base, negli allegati 1-4. Adottata il 14 aprile 2025; la versione attualmente in vigore decorre dal 15 gennaio 2026.
- Categorizzazione (art. 30, comma 2) — il modello con cui elencare e categorizzare attività e servizi: dieci macro-aree, ognuna con una categoria di rilevanza pre-assegnata che il soggetto può disattendere motivatamente. Versione in vigore dal 1° maggio 2026. È l'obbligo che decide suquali sistemi le misure si applicano, quindi viene logicamente prima.
- Piattaforma NIS (art. 7, comma 6) — il portale ACN è il canale esclusivo: designazione del punto di contatto, censimento utenti, dichiarazione, categorizzazione e aggiornamento delle informazioni. Le comunicazioni fuori da lì non contano.
Le due scadenze ricorrenti che si dimenticano
Conferma annuale delle informazioni: entro il 31 maggio. Ogni anno, non una volta sola.
Aggiornamento continuo: entro 14 giorni dalla modifica. Quando cambia qualcosa nelle informazioni conferite — e lo spazio di indirizzamento IP e i domini sono fra quelle — il termine per aggiornare il portale è di due settimane.
È l'obbligo con la conseguenza operativa più diretta: per rispettare 14 giorni bisogna accorgersi che qualcosa è cambiato. Un sottodominio nuovo pubblicato da un fornitore, un indirizzo IP diverso dopo una migrazione: se l'inventario lo si ricostruisce a mano una volta l'anno, quei 14 giorni sono già passati quando si scopre.
Cosa cambia fra essenziali e importanti
La distinzione fra soggetti essenziali e importanti cambia la severità della vigilanza e delle sanzioni, e il numero di misure di base da attuare (43 contro 37), non la sostanza degli obblighi tecnici.
Sulle sanzioni il d.lgs. 138/2024 prevede almeno 10 milioni di euro oppure il 2% del fatturato mondiale annuo per i soggetti essenziali, e almeno 7 milioni o l'1,4% per gli importanti — si applica l'importo maggiore. Gli organi di gestione approvano le misure e sovrintendono alla loro attuazione, e possono essere ritenuti responsabili; l'interdizione temporanea dalle funzioni dirigenziali, però, è prevista solo per i soggetti essenziali e solo quando le misure correttive imposte dall'ACN si rivelano inefficaci.
E se la scadenza è vicina
Una verifica esterna non produce conformità, e nessuno può produrla in due mesi: le misure di base includono governance, formazione, gestione degli incidenti e continuità operativa, che sono lavoro organizzativo interno. Quello che una verifica ricorrente dà, e che serve comunque, è l'evidenza tecnica datata sulla parte osservabile dall'esterno — più l'inventario da cui partire, che è il primo documento che manca a quasi tutti.
Domande frequenti
Il 31 ottobre 2026 vale anche per me?
Solo se sei stato inserito nell'elenco dei soggetti NIS nel 2025 e hai ricevuto la comunicazione fra aprile e maggio di quell'anno. I 18 mesi dell'art. 42 c. 1 lett. c) del d.lgs. 138/2024 decorrono dalla tua comunicazione, non da una data comune: chi è entrato in elenco nel 2026 ha tempo fino al 31 luglio 2027.
Da quando devo essere in grado di notificare un incidente?
Dal 1° gennaio 2026 se sei in elenco dal 2025, dal 1° gennaio 2027 se sei stato inserito nel 2026. Il termine di legge è di nove mesi dalla comunicazione, cioè metà del tempo concesso per le misure di sicurezza.
Le misure di sicurezza sono l'unico obbligo con una scadenza?
No. Ci sono tre determinazioni ACN distinte: obblighi di base, categorizzazione dei servizi (versione in vigore dal 1° maggio 2026) e piattaforma NIS, che impone un aggiornamento annuale e continuo delle informazioni sul portale. La categorizzazione decide su quali sistemi le misure si applicano, quindi viene logicamente prima.
Cosa rischio se non rispetto la scadenza?
Il d.lgs. 138/2024 prevede almeno 10 milioni di euro o il 2% del fatturato mondiale annuo per i soggetti essenziali e almeno 7 milioni o l'1,4% per gli importanti, applicando l'importo maggiore. L'interdizione temporanea dalle funzioni dirigenziali è prevista solo per i soggetti essenziali e solo se le misure correttive imposte dall'ACN risultano inefficaci.
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37 misure e 87 requisiti per i soggetti importanti, 43 e 116 per gli essenziali. Come sono codificate, e su quali portiamo evidenza tecnica.
Questa pagina ha finalità informative e non costituisce un parere legale. Le norme citate — direttiva (UE) 2022/2555, d.lgs. 138/2024, determinazioni ACN, Regolamento (UE) 2016/679 — possono essere modificate e la loro applicazione dipende dal caso concreto. Per una valutazione vincolante rivolgiti a un professionista qualificato. Le date e i riferimenti riportati sono verificati sulle fonti alla data di aggiornamento indicata sopra.
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